Il maltrattamento degli animali e la normativa di riferimento.

Nonostante non si conosca ancora il punto d'arrivo di un lungo dibattito sulla dignità degli animali e sulle possibilità di tutelare i loro interessi anche come diritti secondo l'auspicio delle organizzazioni animaliste, oggi è ancora il reato di maltrattamento di animali a fare da punto di partenza di una legislazione per la tutela dell'animale.

Note sulla tutela dell'animale domestico e sulla normativa di riferimento.

1. Il reato di maltrattamento di animali.

Tale reato è previsto dall'art. 544-ter del codice penale ai sensi del quale:

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

La formulazione attuale della norma è dovuta alla legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché dell'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", la quale ha introdotto il titolo, nel libro II del codice penale, "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", titolo contenente, oltre all'articolo suddetto, l' art. 544-bis "Uccisione di animali", l'art. 544-quater "Spettacoli o manifestazioni vietati", l'art. 544-quinquies "Divieto di combattimenti tra animali" e infine l'art. 544-sexies "Confisca e pene accessorie".

E' singolare che tale legge del 2004 abbia riportato il dettato normativo della contravvenzione di abbandono di animali, di cui all'art. 727 c.p., alla formulazione originaria e precedente alla legge 22 novembre 1993 n. 473 che recava le "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali", legge questa che aveva riformulato la previsione fino a riprendere la stessa intitolazione, cioè "maltrattamento di animali", del delitto di cui all'art. 544-ter, creando non pochi problemi di coordinamento: sembrava infatti che il legislatore volesse punire con due norme distinte il medesimo fatto criminoso. Quindi la previsione di cui all'art. 727 c.p. è ritornata ad essere la contravvenzione di "Abbandono di animali":

"1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

In pratica, a partire dal luglio 2004, vale a dire dall'entrata in vigore della legge 189/2004, i casi di maltrattamento, abbandono, combattimenti e di somministrazione di droghe (doping) vengono puniti con le pene più severe tipiche delle fattispecie delittuose (reclusione e multa) e il reato, in quanto appunto delitto, non è più estinguibile con l'oblazione, ovvero il pagamento volontario di una determinata somma, prima dell'inizio della causa. Le forze dell'ordine e la magistratura inquirente hanno così a disposizione un concreto ed efficace strumento di repressione del fenomeno.

Possono poi considerarsi norme penali indirettamente a difesa dell'animale i reati-contravvenzione di cui all'art. 672 c.p. "Omessa custodia e mal governo degli animali" che punisce con ammenda chiunque lasci liberi o incustoditi animali pericolosi o ne affidi la custodia a persona inesperta, e all'art. 638 c.p. "Uccisione o danneggiamento di animali altrui" che punisce con multa chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriori animali che appartengono ad altri.

2. Le norme di ordine pubblico. Tatuaggio e microchip degli animali d'affezione.

Ispirata alla tutela dell'ordine pubblico in un'ottica di prevenzione è la legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", la quale, oltre a prevedere la sanzione amministrativa per chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione (art. 5 comma 1), e per chiunque faccia commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione (art. cit. comma 4), prevede il tatuaggio dei cani vaganti e catturati nonché di quelli ospitati presso canili e rifugi (art. 2 comma 5), l'istituzione di un'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali (art. 3 comma 1) con previsione di sanzione amministrativa per il proprietario inadempiente a iscrivere il cane all'anagrafe (art. cit. comma 2) e di sottoporlo al tatuaggio (art. cit. comma 3).

Dal 1 gennaio 2005 è diventato obbligatorio, giusta il D.P.C.M. 28/02/2003 lettera c), su tutto il territorio nazionale il c.d microchip, adottato prima da alcune regioni dati i disagi riscontrati circa il sistema del tatuaggio. Si tratta di una capsula di vetro biocompatibile, iniettabile, che contiene un chip e una micro-bobina, attivabile da un lettore che permette la lettura del chip. Attualmente per poter viaggiare in Europa ogni animale deve essere identificato con il microchip, dal 2008 l'unico sistema riconosciuto.

Un caso particolare è quello di Milano, dove, oltre al tatuaggio e al microchip, è obbligatoria anche la medaglietta, che deve recare incisi nome, cognome, indirizzo e telefono del proprietario (mi riferisco al Regolamento Locale d'Igiene del Comune di Milano).

Ricordo infine che l'art. 9 della legge regionale Lombardia n. 33/2008 apporta alcune significative modifiche alla legge regionale 16/2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione", tra cui, per quanto riguarda i negozi di animali, il divieto di esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali, o all'esterno degli stessi, tutti gli animali d'affezione; il divieto di vendere animali a minorenni; la sterilizzazione obbligatoria, da parte delle ASL, e la degenza post-operatoria dei cani ricoverati in canili sanitari; il divieto per i Comuni di demandare a privati imprenditori il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti.

3. Casistica. Alcune significative sentenze della Corte di cassazione.

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46291/2003

• Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla condanna di chi prende a calci un cane:
prendere a calci un cane per futili motivi è reato perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità, compassione ed umanità. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato così la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora allo scopo di attirare l'attenzione della donna. Per il reato di maltrattamenti, ha spiegato la Suprema Corte, non è richiesta la lesione fisica procurata all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 2376/1999

• Sempre punibile chi abbandona il cane:
se un cane gettato fuori da una macchina segue la vettura, questa è la prova che il conducente è proprietario del cane. Così ha sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve la prova della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà. Basta aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di rincorrerla.

Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394/2000

• Se il cane abbaia non è disturbo della quiete pubblica:
se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinché vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"

Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999

• Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:
maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo, etc.

Sentenza della Corte di Cassazione del 1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)

• Alcuni cacciatori maltrattano:
la sentenza stabilì che alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla legge 157, non sono compatibili con l'articolo 727 del codice penale. Causare sofferenze all'animale è reato sempre perseguibile anche nel caso in cui tali azioni siano consentite da altre leggi.

C'è poi una giurisprudenza delle sezioni civili della Suprema Corte che riguarda i divieti dei regolamenti condominiali circa il possesso di animali. Non mi soffermo sulle sentenze perché ciò richiederebbe troppo tempo. Ricordatevi solamente il principio, che si ricava da tali decisioni, che tali divieti sono illegittimi quando comportano una limitazione del diritto di godimento sulla porzione di condominio di proprietà esclusiva, in quanto le norme regolamentari del condominio non possono menomare in alcun modo, come stabilisce l'art. 1138 c.c. all'ultimo comma, i diritti del proprietario. E questo è un altro esempio di una tutela indiretta dell'animale da parte di una norma, questa volta di diritto civile, posta dall'ordinamento a tutela dell'uomo.

 

4. Indicazioni operative per chi rilevi abbandoni o maltrattamenti. Segnalazione o denuncia.

Ogni singolo cittadino o associazione può denunciare un illecito in materia di tutela di animali. Trattandosi di reato, è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, corpo forestale, vigili urbani, etc.), obbligato a ricevere la denuncia per qualsiasi reato perseguibile. Un privato cittadino o un'associazione può segnalare uno dei casi di abbandono o di maltrattamento e richiedere un intervento per accertare il reato e impedire che venga portato ad ulteriori conseguenze. La denuncia può essere:

- immediata e orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento per impedire il protrarsi della situazione;

- scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza.
La denuncia deve essere basata su fatti concreti (a contrario della segnalazione, che può basarsi anche su fatti indiziari) e deve contenere in modo chiaro: il nome, cognome, indirizzo del denunciante; un'esposizione chiara e precisa dei fatti; elementi per giungere all'individuazione dei responsabili; i nomi di eventuali testimoni; ove possibile, fotografie o altri documenti a supporto di quanto esposto; data e firma.

Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno chiedere, dopo un certo tempo adeguato, notizie sull'inizio del procedimento penale. In caso di rilevata inerzia dell'organo competente si può segnalare il fatto al Procuratore della Repubblica. Vi invito comunque a precisare nella denuncia che è vostro diritto di essere aggiornati sull'andamento della vostra segnalazione.

Ricordiamo che il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha messo a disposizione del cittadino il numero verde 800253608 - se potete inseritelo nel telefonino - per segnalare emergenze legate ad abbandoni o maltrattamenti di animali.

5. Prospettive de jure condendo. Un'estensione dei diritti umani all'animale domestico? Basterebbe il buon senso, da intendere come senso di umanità.

L'espressione "diritti animali" (o diritti degli animali) si riferisce all'estensione alle altre specie animali di alcuni dei diritti fondamentali dell'uomo, quali il diritto di vivere in libertà o di non soffrire inutilmente. La posizione dei sostenitori dei diritti animali è più specifica di quelle dei movimenti animalisti che, nelle loro correnti più moderate, esprimono solidarietà nei confronti degli animali (animal welfare) senza necessariamente attribuire agli stessi dei diritti.

Nel 1975, Peter Singer (che si può considerare il fondatore del moderno movimento per i diritti animali) pubblicò il celebre saggio Liberazione animale, in cui introdusse il principio della pari considerazione degli interessi. Secondo tale principio, le nostre deliberazioni morali devono tener conto di tutti gli interessi di coloro, umani e non umani, che sono influenzati dalle nostre azioni. Discriminare gli animali rispetto a questa considerazione degli interessi, per Singer, sarebbe infatti infondato e ingiustificabile, e quindi puro "specismo", termine coniato per richiamare il disvalore del razzismo.

Premesso ciò va da sé che qualsiasi disegno di legge sulla tutela degli animali di compagnia sarà espressione del modo di pensare e dalla filosofia di fondo circa l'animale come soggetto potenzialmente portatore di diritti. E' auspicabile che un'attenzione legislativa sull'animale d'affezione si abbia sul versante del suo benessere piuttosto che sul piano di una titolarità di diritti. La corrente di pensiero fautrice della titolarità di diritti dell'animale di compagnia ha provocato finora solo aberrazioni giuridiche, come risibili lasciti testamentari, piuttosto che azioni concrete a tutela di un essere vivente, e come noi sofferente, che ci dimostra gioia, affezione, gratitudine, amicizia vera e disinteressata.

Milano, 19 ottobre 2010

Avv. Giovanni Bonomo