La tutela del Paesaggio

Argomento:  

Ancora oggi, nell’anno 2010, il paesaggio italiano rischia di essere completamente stravolto da un processo di diffusione insediativa e di scriteriata occupazione di suoli. Il patrimonio di bellezza, fatto di natura e arte, di genio urbanistico e architettonico, della nostra Nazione resta così circondato da un mare di case, capannoni, infrastrutture, edifici senza nessun criterio di rispetto ambientale.

Basti pensare al record mondiale di tre condoni edilizi in vent’anni che vanta il nostro Stato. Occorre una svolta decisa, che rilanci l’Italia a partire dalla tutela e dalla valorizzazione del suo territorio, unico e irriproducibile fattore di competitività rispetto alle sfide sociali ed economiche mondiali.

Intanto iniziamo a informare i nostri membri con una sintesi del ns. associato avv. Giovanni Bonomo sugli aspetti normativi della tutela ambientale e  sul concetto di “paesaggio”, tutelato dalla Costituzione (art. 9) insieme al “patrimonio storico e artistico”.

Riportiamo di seguito allo scritto un modello di esposto che ciascuno può utilizzare per denunciare qualche scempio ambientale già in atto.

Italia Meravigliosa


LA TUTELA DEL PAESAGGIO

La  tutela  e  la  conservazione  del  paesaggio,  e  del  patrimonio  storico  e artistico italiano, trova la sua prima regolamentazione nella legge 1497/39 (http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l1497-39.htm) sulla  protezione  delle bellezze  naturali  e  panoramiche,  che  introdusse  lo  strumento  del  Piano Paesistico per regolamentare l’utilizzo delle zone di interesse ambientale, per proteggere  le  bellezze  naturali  e  per  difendere  particolari  aspetti  del paesaggio. A  questa  legge  fece seguito la  legge 39/1089 sulla  protezione delle cose di interesse artistico e storico (http://www.architoscana.org/Admin/Content_Manager/FileMa/1/Professione/N...).

Nel 1985 l’intera materia è stata riordinata con la legge 8 agosto 1985, n. 431 (http://www.italgiure.giustizia.it/nir/lexs/1985/lexs_292342.html), la cosiddetta Legge Galasso. Tale  normativa  ha  reso  obbligatorio  per  le  Regioni  la  redazione  dei  piani
paesistici (prevedendo che in caso di inadempimento regionale è compito dello Stato di redigerli) e ha  introdotto  l’istituto  del  vincolo  ambientale, in  base  al  quale  è  vietata
qualsiasi  trasformazione  dell’assetto  del  territorio, e qualsiasi opera edilizia, per zone e beni vincolati fino all’adozione dei piani paesistici; vincolo che vige anche  dopo  la  scadenza  del  termine  del  31  dicembre  1986  stabilito  per l’elaborazione di detti piani.

Alla legge Galasso, ha poi fatto seguito il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, (http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2004_0042.htm#Allegato_A), Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni  culturali  e ambientali.

L’ultima legge in tema di tutela ambientale è il D. Lgs. 21 gennaio 2004 n. 42 (http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/D_lgs_42-2004.pdf), Codice dei beni culturali e del paesaggio, con  il  quale  è  stata  ridisciplinata  la  materia  ambientale,  prevedendo sanzioni sia amministrative che penali.

I  beni  ambientali  sono  definiti  come  “la  testimonianza  significativa dell’ambiente  nei  suoi  valori  naturali  e  culturali”  e  il  paesaggio  come  “una parte  omogenea  del  territorio  i  cui  caratteri  derivano  dalla  natura,  dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni”. Tra i beni ambientali soggetti a  tutela  sono  ricompresi:  le  ville,  i  giardini,  i  parchi;  le  bellezze panoramiche;  i  complessi  di  cose  immobili  che  compongono  un  caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti, i  corsi  d’acqua;i  ghiacciai;i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali  e  i territori  di  protezione  esterna  dei  parchi;i  territori  coperti  da  foreste  e boschi,  le  zone  di  interesse  archeologico;  le  montagne,  la  catena  alpina,  la catena appenninica; i vulcani; le zone di interesse archeologico.

In tali aree è vietata la distruzione e l’alterazione delle bellezze naturali, anche  se  vi  è  possibilità  di  intervento  ottenendo  una  autorizzazione  da  parte dell’ente a cui è demandata la tutela del vincolo. Le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A  tal  fine  sottopongono  a  specifica  normativa  d’uso  il  territorio,  approvando piani paesaggistici  ovvero  piani  urbanistico-territoriali  con  specifica considerazione  dei  valori  paesaggistici  concernenti  l’intero  territorio regionale.

MODELLO DI ESPOSTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL VINCOLO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Al Comando della Polizia
Provinciale di xxx  

Esposto per violazione della normativa sui vincoli paesaggistico-ambientali

In località xxx del Comune di xxx sono in corso dei lavori di xxx (descrivere dettagliatamente la natura dei lavori, la finalità degli stessi e le conseguenze sul territorio; precisare possibilmente la data di inizio dei lavori, lo stato di attiva operatività e ogni altro elemento utile).

L’area in questione è soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, in quanto trattasi di xxx (specificare con esattezza la natura del territorio ai fini della classificazione come area protetta da vincolo).

I predetti lavori, i quali comportano un’alterazione sostanziale e definitiva dell’assetto paesaggistico-ambientale nonché urbanistico-territoriale della zona, risultano eseguiti senza nulla osta regionale e senza concessione urbanistico-edilizia del Comune.

(ricordatevi che la sopra detta affermazione richiede un preventivo accesso agli atti
presso l’amministrazione competente, al fine di verificare le predette irregolarità).

Si comunica quanto sopra per gli accertamenti del caso onde verificare la sussistenza dei reati ascrivibili alla suddetta condotta. Si allegano fotografie dell’area interessata ai lavori

In attesa di una risposta con cortese urgenza porgiamo i nostri distinti saluti.

Data                                                                                                                          Firma